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Legge 31/03/2005 n. 43a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualitā 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualitā 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai. 7. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, č cosi' ripartito a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualitā 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attivitā culturali per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualitā 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari. 8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: ", possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8" sono soppresse b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,". 9. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attivitā culturali di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 10. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modifiche a) la lettera a) č sostituita dalla seguente: "a) il comma 5 č sostituito dal seguente: '5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivitā culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonchč le modalitā applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173'" b) alla lettera b), le parole da: "Il predetto importo" sino alla fine del comma sono soppresse. Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche). - 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e coordinano periodicamente le proprie attivitā allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere piu' larghe fasce di pubblico. 2. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attivitā delle fondazioni liricosinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli, e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo. 3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalitā e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attivitā di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, o che svolge attivitā di lavoro autonomo o professionale. 4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio. 5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004, non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data del 1° gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. 6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche č fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non puo' superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facoltā di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio. 7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modifiche a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: "pubblici" č sostituita dalla seguente: "statali" b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da: "o musicale" sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: ", i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto" c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: "collaboratori" sono inserite le seguenti: ", tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico," d) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: "e gli altri scelti" sono sostituite dalle seguenti: ", un membro effettivo designato dall'autoritā di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto" e) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 č sostituito dal seguente: "1. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze a) puo' disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolaritā nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivitā della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravitā". 8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, č abrogato". All'articolo 4, al comma 2, dopo le parole: "evidenza pubblica" č inserita la seguente: "laddove" e dopo le parole: "sono prorogate" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1,". All'articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: ", decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39," . 1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo. 1-quater. Al fine di agevolare la mobilitā dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per consentire un piu' efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilitā di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento č disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalitā richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalitā richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 1-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, č sostituito dal seguente: "1. Il personale in disponibilitā č iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro". 1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, č sostituito dal seguente: "2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianitā di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilitā ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco pre visto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilitā nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso". 1-septies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universitā, e per conoscenza per le altre amministrazioni". 1-octies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 č aggiunto il seguente: "5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del personale in disponibilitā iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilitā dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273". 1-novies. L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, nonchč dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo' essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalitā e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative". Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: "Art. 5-bis. - (Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). - |
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